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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 62 OETV dal 2022

Art. 62 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 62 Limitazione d’uso, contrassegno

1 Gli pneumatici spikes possono essere usati soltanto su autoveicoli con un peso totale fino a 7,5 t, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nonché sui rimorchi da essi trainati. Questi pneumatici possono essere usati soltanto dal 1° novembre al 30 aprile e, al di fuori di questo periodo, in presenza di condizioni invernali. (1)

2 I veicoli muniti di pneumatici spikes devono recare sul retro un contrassegno di velocit? massima indicante il numero 80 conformemente all’allegato 4. In deroga al numero 1 dell’allegato 4, il bordo può essere nero e il disegno mostrare chiodi stilizzati.

3 Il contrassegno va tolto o visibilmente barrato se il veicolo è usato senza pneumatici spikes.

4 Sono eccettuati dal capoverso 2 i veicoli la cui velocit? massima per costruzione è inferiore. Un contrassegno di velocit? massima eventualmente gi? presente deve rimanere applicato. (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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