Art. 62 Limitazione d’uso, contrassegno
1 Gli pneumatici spikes possono essere usati soltanto su autoveicoli con un peso totale fino a 7,5 t, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nonché sui rimorchi da essi trainati. Questi pneumatici possono essere usati soltanto dal 1° novembre al 30 aprile e, al di fuori di questo periodo, in presenza di condizioni invernali. (1)
2 I veicoli muniti di pneumatici spikes devono recare sul retro un contrassegno di velocit? massima indicante il numero 80 conformemente all’allegato 4. In deroga al numero 1 dell’allegato 4, il bordo può essere nero e il disegno mostrare chiodi stilizzati.
3 Il contrassegno va tolto o visibilmente barrato se il veicolo è usato senza pneumatici spikes.
4 Sono eccettuati dal capoverso 2 i veicoli la cui velocit? massima per costruzione è inferiore. Un contrassegno di velocit? massima eventualmente gi? presente deve rimanere applicato. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).