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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 62 ORC dal 2023

Art. 62 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata

1 Le societ? anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all’ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l’iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:

  • a. la societ? non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;
  • b. la societ? non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all’anno;
  • c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.
  • 2 Tale dichiarazione è firmata da almeno un membro del consiglio d’amministrazione. Una copia dei documenti determinanti aggiornati come i conti economici, i bilanci, i rapporti annuali, le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale dell’assemblea generale sono allegati alla dichiarazione. Tali documenti non soggiacciono alla pubblicit? del registro di commercio conformemente agli articoli 10–12 e sono archiviati separatamente.

    3 La dichiarazione può essere consegnata gi? al momento della costituzione.

    4 L’ufficio del registro di commercio può esigere il rinnovo della dichiarazione.

    5 Se del caso, il consiglio d’amministrazione adegua lo statuto e notifica la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione all’ufficio del registro di commercio.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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