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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 60 OETV dal 2022

Art. 60 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 60 Generi speciali di pneumatici, rifacimento delle sculture degli pneumatici

1 Le ruote con gomme piene, le ruote metalliche e i cingoli sono ammessi soltanto quando l’uso degli pneumatici non sarebbe adatto. Le ruote o i cingoli di metallo non devono avere frastagliature o ramponi.

2 La parte di peso non deve superare 0,20 t per centimetro del battistrada per gli pneumatici con camera d’aria, ruote piene e simili, e 0,10 t per le ruote metalliche. Per i cingoli, la parte di peso non deve superare 8,2 kg per cm2 della superficie a contatto con il suolo. La superficie a contatto con il suolo corrisponde soltanto alla parte dei cingoli effettivamente appoggiata su una carreggiata piana. (1)

3 Gli pneumatici per veicoli delle categorie M1 con un peso totale superiore a 3,50 t, M2, M3, N, O3 e O4, che sono rifacibili, devono essere muniti del simbolo ? del termine «REGROOVABLE».

4 Non è permesso rifare le sculture di pneumatici per veicoli delle categorie M1 con un peso totale fino a 3,50 t, O1 e O2 come anche di pneumatici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore. (2)

5 Sugli pneumatici rigommati devono essere iscritti il nome o il marchio dell’azienda rigommatrice come anche le indicazioni concernenti le dimensioni degli pneumatici, la velocit? massima, la capacit? di carico, il numero delle tele e il genere di costruzione. Le indicazioni devono essere ben leggibili. Le esigenze dell’articolo 58 capoversi 7 e 8 non si applicano agli pneumatici rigommati. (3)

6 Sono considerati pneumatici larghi gli pneumatici, semplici o gemellati, la cui larghezza è pari ad almeno un terzo del diametro esterno dei medesimi o ad almeno 0,60 m. (4)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(4) Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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