LCaGi Art. 60 - Comunicazioni alle autorit? competenti in materia di circolazione stradale

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 60 LCaGi dal 2023

Art. 60 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 60 Comunicazioni alle autorit competenti in materia di circolazione stradale

1 Il Servizio del casellario giudiziale comunica all’autorit competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio o del Cantone in cui sono state pronunciate, per iscrizione nel registro delle autorizzazioni a condurre (FABER), le nuove sentenze originarie svizzere iscritte in VOSTRA che prevedono un divieto di condurre ai sensi dell’articolo 67e CP (1) o dell’articolo 50e CPM (2) .

2 La comunicazione può essere effettuata mediante un’interfaccia elettronica.

(1) RS 311.0
(2) RS 321.0

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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