Art. 59a LAMaI dal 2026
Art. 59a (1) Dati dei fornitori di prestazioni
1 il genere di attività, l’infrastruttura e le installazioni nonché la forma giuridica; il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione; il numero e la struttura dei pazienti, in forma anonima; il genere, l’entità e i costi delle prestazioni fornite; gli oneri, i proventi e il risultato d’esercizio; gli indicatori medici della qualità.
2
Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.
3
I dati vengono rilevati dall’Ufficio federale di statistica. Per ogni fornitore di prestazioni i dati di cui al capoverso 1 necessari per l’esecuzione della presente legge sono messi a disposizione dell’UFSP, del Sorvegliante dei prezzi, dell’Ufficio federale di giustizia, dei Cantoni e degli assicuratori, nonché degli organi menzionati nell’articolo 84a. I dati sono pubblicati.
4
Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sulla rilevazione, il trattamento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
