LAMaI Art. 59 - Violazione delle condizioni relative all’economicità, allo sviluppo della qualità e alla fatturazione (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 59 LAMaI dal 2026

Art. 59 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 59 (1) Violazione delle condizioni relative all’economicità, allo sviluppo della qualità e alla fatturazione (2)

1 Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56, 58a e 58h) o clausole contrattuali, o le disposizioni della presente legge sulla fatturazione (art. 42), sono inflitte sanzioni. Oltre a quelle previste nelle convenzioni sulla qualità, le sanzioni consistono: (2)

  • a. (4)

    nell’ammonimento;

  • b.

    nella restituzione in tutto od in parte dell’onorario percepito per prestazioni inadeguate;

  • c. (2)

    nella multa sino a 20 000 franchi; nonché

  • d.

    in caso di recidiva, nell’esclusione temporanea o definitiva dall’attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

  • 2

     La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l’articolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.

    3 Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:

  • a.

    l’inosservanza dell’imperativo di economicità secondo l’articolo 56 capoverso 1;

  • b.

    l’inadempimento o il non corretto adempimento dell’obbligo d’informazione secondo l’articolo 57 capoverso 6;

  • c. (4)

    l’inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h;

  • d.

    l’inosservanza della protezione tariffale secondo l’articolo 44;

  • e.

    il fatto di non aver traslato sconti secondo l’articolo 56 capoverso 3;

  • f.

    la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri;

  • g. (7)

    la mancata trasmissione delle copie delle fatture agli assicurati nel sistema del terzo pagante conformemente all’articolo 42;

  • h. (7)

    il fatto di emettere ripetutamente fatture incomplete o non veritiere.

  • 4

     Le risorse finanziarie provenienti dalle multe e dalle sanzioni inflitte dai tribunali arbitrali cantonali per inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h sono impiegate dal Consiglio federale per le misure a favore della qualità previste dalla presente legge. (9)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803).
    (2) (3)
    (3) (5)
    (4) (6)
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).
    (7) (8)
    (8) Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
    (9) Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità) (RU 2021 151; FF 2016 201). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).

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