Art. 59 LAMaI dal 2026
Art. 59 (1) Violazione delle condizioni relative all’economicità, allo sviluppo della qualità e alla fatturazione (2)
1 nell’ammonimento; nella restituzione in tutto od in parte dell’onorario percepito per prestazioni inadeguate; nella multa sino a 20 000 franchi; nonché in caso di recidiva, nell’esclusione temporanea o definitiva dall’attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
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La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l’articolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.
3 l’inosservanza dell’imperativo di economicità secondo l’articolo 56 capoverso 1; l’inadempimento o il non corretto adempimento dell’obbligo d’informazione secondo l’articolo 57 capoverso 6; l’inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h; l’inosservanza della protezione tariffale secondo l’articolo 44; il fatto di non aver traslato sconti secondo l’articolo 56 capoverso 3; la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri; la mancata trasmissione delle copie delle fatture agli assicurati nel sistema del terzo pagante conformemente all’articolo 42; il fatto di emettere ripetutamente fatture incomplete o non veritiere.
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Le risorse finanziarie provenienti dalle multe e dalle sanzioni inflitte dai tribunali arbitrali cantonali per inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h sono impiegate dal Consiglio federale per le misure a favore della qualità previste dalla presente legge. (9)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803).(2) (3)
(3) (5)
(4) (6)
(5) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
(6) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).
(7) (8)
(8) Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
(9) Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità) (RU 2021 151; FF 2016 201). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
