Art. 59 LAMaI dal 2023

Art. 59 (1) Violazione delle condizioni relative all’economicit , allo sviluppo della qualit e alla fatturazione (2)
1 Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicit e qualit previste nella presente legge (art. 56, 58a e 58h) o clausole contrattuali, o le disposizioni della presente legge sulla fatturazione (art. 42), sono inflitte sanzioni. Oltre a quelle previste nelle convenzioni sulla qualit , le sanzioni consistono: (2)
2 La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l’articolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.
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4 Le risorse finanziarie provenienti dalle multe e dalle sanzioni inflitte dai tribunali arbitrali cantonali per inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h sono impiegate dal Consiglio federale per le misure a favore della qualit previste dalla presente legge. (9)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803).(2) (3)
(3) (5)
(4) (6)
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
(6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualit e dell’economicit ), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).
(7) (8)
(8) Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
(9) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualit e dell’economicit ) (RU 2021 151; FF 2016 201). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 837; FF 2019 4981).
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