Art. 58h LAMaI dal 2026
Art. 58h (1) Misure del Consiglio federale intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni
1 prima dell’esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche, segnatamente quelle particolarmente onerose, debba essere ottenuto il consenso del medico di fiducia; i costi di misure diagnostiche o terapeutiche particolarmente onerose o difficili siano assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se dispensate da fornitori di prestazioni qualificati.
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Il Consiglio federale può designare più dettagliatamente i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
