Art. 58g LAMaI dal 2026
Art. 58g (1) Credito complessivo
L’Assemblea federale decide, mediante un credito pluriennale complessivo, l’importo massimo che la Commissione federale per la qualità può concedere sotto forma di remunerazioni secondo l’articolo 58d e di aiuti finanziari secondo l’articolo 58e.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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