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Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI)

Art. 58c LAMaI dal 2023

Art. 58c Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 58c (1) Compiti e competenze della Commissione federale per la qualit?

1 La Commissione federale per la qualit? ha i compiti e le competenze seguenti:

  • a. presta consulenza al Consiglio federale, ai Cantoni, ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori in materia di coordinamento delle misure di sviluppo della qualit? ;
  • b. incarica terzi di elaborare nuovi indicatori della qualit? e di sviluppare gli indicatori esistenti; rivolge raccomandazioni alle autorit? sugli indicatori da utilizzare;
  • c. esamina i rapporti di cui all’articolo 58a capoverso 2 lettera g presentati dalle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori e sottopone loro raccomandazioni in materia di sviluppo della qualit? ;
  • d. presta consulenza al Consiglio federale per la definizione delle misure da esso previste in virtù degli articoli 58a e 58h;
  • e. incarica terzi di condurre studi e verifiche sistematici;
  • f. incarica terzi di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualit? , di assicurare l’identificazione e l’analisi dei rischi per la sicurezza del paziente, di adottare misure per la loro riduzione e di assicurare lo sviluppo di metodi intesi a promuovere la sicurezza del paziente; si avvale in particolare di organizzazioni che dispongono della necessaria esperienza in tali ambiti e nell’applicazione delle conoscenze in collaborazione con specialisti del ramo;
  • g. può sostenere progetti nazionali o regionali intesi a promuovere lo sviluppo della qualit? ;
  • h. sottopone alle autorit? competenti e alle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori raccomandazioni in materia di misurazioni della qualit? e requisiti generali riguardanti la qualit? , segnatamente la qualit? dell’indicazione, nonché in materia di misure da adottare nei singoli casi.
  • 2 Su proposta della Commissione federale per la qualit? , il Consiglio federale definisce ogni anno gli obiettivi che la Commissione deve perseguire e le modalit? per verificarne il raggiungimento.

    3 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori sono tenuti a comunicare ai terzi incaricati dalla Commissione federale per la qualit? i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettere e ed f.

    4 I terzi garantiscono l’anonimato dei pazienti.

    5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rilevazione, del trattamento e della trasmissione dei dati di cui ai capoversi 3 e 4.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualit? e dell’economicit? ), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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