LAMaI Art. 58a - Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori
Art. 58a LAMaI dal 2026
Art. 58a (1) Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori
per lo sviluppo della qualità
1
Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) valide per tutta la Svizzera.
2 le misurazioni della qualità; le misure di sviluppo della qualità; la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento; la verifica del rispetto delle misure di miglioramento; la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento; le sanzioni in caso di violazione della convenzione; la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all’attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale.
3
Le regole per lo sviluppo della qualità si rifanno ai fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.
4
Le convenzioni sulla qualità necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
5
Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non si accordano su una convenzione sulla qualità, il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti gli ambiti di cui al capoverso 2 lettere a–e e g.
6
I fornitori di prestazioni si attengono alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualità.
7
Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
