LAMaI Art. 58a - Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori
per lo sviluppo della qualità

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 58a LAMaI dal 2026

Art. 58a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 58a (1) Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori
per lo sviluppo della qualità

1

 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) valide per tutta la Svizzera.

2 Le convenzioni sulla qualità disciplinano almeno:

  • a.

    le misurazioni della qualità;

  • b.

    le misure di sviluppo della qualità;

  • c.

    la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento;

  • d.

    la verifica del rispetto delle misure di miglioramento;

  • e.

    la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento;

  • f.

    le sanzioni in caso di violazione della convenzione;

  • g.

    la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all’attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale.

  • 3

     Le regole per lo sviluppo della qualità si rifanno ai fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

    4

     Le convenzioni sulla qualità necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

    5

     Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non si accordano su una convenzione sulla qualità, il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti gli ambiti di cui al capoverso 2 lettere a–e e g.

    6

     I fornitori di prestazioni si attengono alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualità.

    7

     Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

    (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

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