Art. 58a (1) Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori per lo sviluppo della qualit?
1 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualit? (convenzioni sulla qualit? ) valide per tutta la Svizzera.
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3 Le regole per lo sviluppo della qualit? si rifanno ai fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualit? necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.
4 Le convenzioni sulla qualit? necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
5 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non si accordano su una convenzione sulla qualit? , il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti gli ambiti di cui al capoverso 2 lettere a–e e g.
6 I fornitori di prestazioni si attengono alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualit? .
7 Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualit? è una delle condizioni per esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualit? e dell’economicit? ), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).