Art. 588 II. Rimborso del capitale e ripartizione dell’avanzo
1 Il patrimonio, che rimane dopo l’estinzione dei debiti, è adoperato dapprima a restituire il capitale ai soci, poi a pagare gli interessi per la durata della liquidazione.
2 L’avanzo è ripartito tra i soci secondo le disposizioni sulla ripartizione degli utili.