Art. 58 LAMaI dal 2023

Art. 58 (1) Sviluppo della qualit
Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e promozione della qualit delle prestazioni (sviluppo della qualit ), dopo aver sentito le organizzazioni interessate. Può adeguare gli obiettivi durante il quadriennio se gli assunti di base utilizzati per stabilirli hanno subìto modifiche sostanziali.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualit e dell’economicit ), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.