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Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Art. 57c LCStr dal 2023

Art. 57c Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 57c Gestione del traffico da parte della Confederazione (1)

1 La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a terzi.

2 La Confederazione può:

  • a. ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali;
  • b. ordinare altri provvedimenti di ripartizione e di controllo del traffico idonei e necessari per garantire la sicurezza e la fluidit? del traffico motorizzato sulle strade nazionali; rimane salvo l’articolo 3 capoverso 6;
  • c. emanare raccomandazioni sulla regolazione del traffico motorizzato per garantire la sicurezza e la fluidit? del traffico e realizzare gli obiettivi della legge dell’8 ottobre 1999 (2) sul trasferimento del traffico.
  • 3 La Confederazione consulta i Cantoni per l’allestimento dei piani di gestione del traffico.

    4 La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i gestori di altri mezzi di trasporto sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade nazionali.

    5 La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico per le strade nazionali.

    6 I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico necessari per adempiere tali compiti.

    7 Per adempiere i loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuitamente dei dati della centrale dei dati sul traffico di cui al capoverso 5. Contro remunerazione, la Confederazione permette ai Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi ulteriori.

    8 La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto dei Cantoni la preparazione e la diffusione delle informazioni sul traffico.

    (1) Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
    (2) [RU 2000 2864. RU 2009 5949 art. 10]. Vedi ora la L del 19 dic. 2008 sul trasferimento del traffico merci (RS 740.1).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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