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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 57 ORC dal 2023

Art. 57 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 57 Riduzione e aumento simultanei del capitale azionario (1)

1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l’ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: (1)

  • a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale;
  • b. i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario;
  • c. lo statuto in caso di modifica.
  • 2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato;
  • b. l’ammontare della riduzione del capitale azionario;
  • c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
  • d. il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all’ammontare anteriore;
  • e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l’aumento del capitale azionario;
  • f. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati;
  • g. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
  • h. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
  • i. se del caso, la limitazione della trasferibilit? delle azioni;
  • j. la nuova data dello statuto in caso di modifica.
  • 3 Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l’annullamento delle azioni emesse precedentemente.

    4 Se, al momento dell’aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l’aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i. (1)

    (1) (2)
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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