Art. 56b LFPr dal 2022
Art. 56b (1) Sistema d’informazione
1 La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per controllare il versamento dei contributi di cui all’articolo 56a nonché per elaborare e valutare le relative statistiche.
2 Nel sistema d’informazione la SEFRI tratta i dati seguenti:a. informazioni per l’identificazione dei beneficiari dei contribuiti di cui all’articolo 56a capoversi 1 e 4;b. informazioni per l’identificazione delle persone che hanno sostenuto gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori di cui all’articolo 28;c. (2) ...d. informazioni sui contribuiti ricevuti secondo l’articolo 56a capoversi 1 e 4;e. informazioni sui corsi di preparazione seguiti;f. informazioni sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori sostenuti.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’organizzazione e sulla gestione del sistema d’informazione, nonché su sicurezza, durata di conservazione e cancellazione dei dati.
4 Può affidare a terzi la gestione del sistema d’informazione e il trattamento dei dati.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 5143]; [FF 2016 2701]). (2) Abrogata dall’all. n. 8 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorit? ), con effetto dal 1° gen. 2022 ([RU 2021 758]; [FF 2019 6043]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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