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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 56 OETV dal 2022

Art. 56 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 56 Capitolo 4: Assi, sospensione Passo, allargamento della carreggiata

1 Una modifica (1) del passo come anche una modifica della carreggiata possono essere apportati soltanto dal costruttore del veicolo oppure se questi dichiara che il veicolo si presta alla modifica.

2 Qualsiasi modificazione del passo non eseguita dal costruttore necessita del permesso dell’autorit? d’immatricolazione che lo rilascia soltanto se è garantito un lavoro a regola d’arte, in particolare per quanto concerne regolazione di sterzo, trasmissione e freni. Il veicolo sottost? al controllo successivo prima e dopo il montaggio della carrozzeria.

3 L’allargamento della carreggiata esclusivamente per il tramite delle ruote di stozzatura diversa non verificate insieme al veicolo è permesso senza la dichiarazione d’idoneit? da parte del costruttore del veicolo se la stozzatura di ogni ruota non diverge di oltre l’1 per cento della carreggiata. Fanno stato la carreggiata massima e la stozzatura minima registrate nel certificato del tipo o nella scheda tecnica. (2)

(1) Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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