LAMaI Art. 56 - Economicità delle prestazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 56 LAMaI dal 2026

Art. 56 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 56 Controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni Economicità delle prestazioni

1

 Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura.

2 La rimunerazione può essere rifiutata per le prestazioni eccedenti questo limite. Al fornitore di prestazioni può essere richiesta la restituzione di rimunerazioni ai sensi della presente legge ottenute indebitamente. Possono chiedere la restituzione:

  • a.

    nel sistema del terzo garante (art. 42 cpv. 1), l’assicurato oppure, giusta l’articolo 89 capoverso 3, l’assicuratore;

  • b.

    nel sistema del terzo pagante (art. 42 cpv. 2), l’assicuratore.

  • 3 Il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti che ha ottenuti:

  • a.

    da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato;

  • b.

    da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.

  • 3bis

     Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono mediante convenzione derogare all’obbligo di far usufruire il debitore della rimunerazione integralmente degli sconti di cui al capoverso 3 lettera b. Tali convenzioni vanno rese note su richiesta all’autorità competente. Esse devono garantire che il debitore della rimunerazione usufruisca della massima parte degli sconti e che gli sconti di cui non usufruisce siano impiegati in modo comprovabile per migliorare la qualità dei trattamenti. (1)

    4

     Se il fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l’assicurato o l’assicuratore possono esigere la restituzione dello sconto.

    5 I fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali misure destinate a garantire l’impiego appropriato e l’economicità delle prestazioni. Essi vegliano in particolare affinché:

  • a.

    l’assunzione dei costi nel singolo caso sia esaminata secondo criteri uniformi e tenendo conto delle linee guida cliniche;

  • b.

    sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando l’assicurato consulta più fornitori di prestazioni. (2)

  • 6

     I fornitori di prestazioni e gli assicuratori stabiliscono mediante contratto un metodo di controllo dell’economicità delle prestazioni. (3)

    (1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 769; FF 2021 2819).
    (3) Introdotto dalla cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4087; FF 2011 2301 2311). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

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