Art. 56 LAMaI dal 2026
Art. 56 Controllo dell’economicità e della qualità delle prestazioni Economicità delle prestazioni
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Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura.
2 nel sistema del terzo garante (art. 42 cpv. 1), l’assicurato oppure, giusta l’articolo 89 capoverso 3, l’assicuratore; nel sistema del terzo pagante (art. 42 cpv. 2), l’assicuratore.
3 da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato; da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.
Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono mediante convenzione derogare all’obbligo di far usufruire il debitore della rimunerazione integralmente degli sconti di cui al capoverso 3 lettera b. Tali convenzioni vanno rese note su richiesta all’autorità competente. Esse devono garantire che il debitore della rimunerazione usufruisca della massima parte degli sconti e che gli sconti di cui non usufruisce siano impiegati in modo comprovabile per migliorare la qualità dei trattamenti. (1)
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Se il fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l’assicurato o l’assicuratore possono esigere la restituzione dello sconto.
5 l’assunzione dei costi nel singolo caso sia esaminata secondo criteri uniformi e tenendo conto delle linee guida cliniche; sia evitata una ripetizione inutile di atti diagnostici, quando l’assicurato consulta più fornitori di prestazioni. (2)
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I fornitori di prestazioni e gli assicuratori stabiliscono mediante contratto un metodo di controllo dell’economicità delle prestazioni. (3)
(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 769; FF 2021 2819).
(3) Introdotto dalla cifra I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4087; FF 2011 2301 2311). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
