Art. 55a II. Copie e certificazioni elettroniche (1)
1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.
2 Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformit? agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l’autenticit? di firme.
3 Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 (2) sulla firma elettronica. (3)
4 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l’interoperabilit? dei sistemi informatici nonché l’integrit? , l’autenticit? e la sicurezza dei dati.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).