LAMaI Art. 55a - Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 55a LAMaI dal 2026

Art. 55a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 55a (1) Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale

1 I Cantoni limitano, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni, il numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Cantone che limita il numero di medici prevede che:

  • a.

    i medici siano autorizzati soltanto fino al raggiungimento del relativo numero massimo;

  • b. il numero massimo sia applicato soltanto ai seguenti medici:
  • 1.

    medici che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale,

  • 2.

    medici che esercitano in istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n.

  • 2

     Il Consiglio federale fissa i criteri e i principi metodologici per determinare i numeri massimi. Tiene conto in particolare dei flussi di pazienti tra Cantoni e delle regioni di erogazione dei servizi sanitari, nonché dell’evoluzione generale dei tassi d’occupazione dei medici.

    3

     Prima di determinare i numeri massimi il Cantone sente le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati. Per determinare i numeri massimi si coordina con gli altri Cantoni.

    4

     I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti che li richiedono i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati rilevati secondo l’articolo 59a.

    5 In caso di limitazione delle autorizzazioni in un Cantone, possono continuare a esercitare i medici:

  • a.

    che sono stati autorizzati e hanno fornito prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi;

  • b.

    che esercitavano nel settore ambulatoriale di un ospedale o in un istituto di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi, se continuano a esercitare la propria attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale o nello stesso istituto.

  • 6

     Se in un Cantone i costi annui per assicurato in un campo di specializzazione aumentano più dei costi annui degli altri campi di specializzazione di tale Cantone o più della media nazionale dei costi annui nel campo di specializzazione interessato, il Cantone può prevedere che non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in questo campo di specializzazione.

    (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

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