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Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI)

Art. 55a LAMaI dal 2023

Art. 55a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 55a (1) Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale

1 I Cantoni limitano, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni, il numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Cantone che limita il numero di medici prevede che:

  • a. i medici siano autorizzati soltanto fino al raggiungimento del relativo numero massimo;
  • b. il numero massimo sia applicato soltanto ai seguenti medici:
  • 1. medici che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale,
  • 2. medici che esercitano in istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n.
  • 2 Il Consiglio federale fissa i criteri e i principi metodologici per determinare i numeri massimi. Tiene conto in particolare dei flussi di pazienti tra Cantoni e delle regioni di erogazione dei servizi sanitari, nonché dell’evoluzione generale dei tassi d’occupazione dei medici.

    3 Prima di determinare i numeri massimi il Cantone sente le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati. Per determinare i numeri massimi si coordina con gli altri Cantoni.

    4 I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorit? cantonali competenti che li richiedono i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati rilevati secondo l’articolo 59a.

    5 In caso di limitazione delle autorizzazioni in un Cantone, possono continuare a esercitare i medici:

  • a. che sono stati autorizzati e hanno fornito prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi;
  • b. che esercitavano nel settore ambulatoriale di un ospedale o in un istituto di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi, se continuano a esercitare la propria attivit? nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale o nello stesso istituto.
  • 6 Se in un Cantone i costi annui per assicurato in un campo di specializzazione aumentano più dei costi annui degli altri campi di specializzazione di tale Cantone o più della media nazionale dei costi annui nel campo di specializzazione interessato, il Cantone può prevedere che non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in questo campo di specializzazione.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHVB.2005.00359Entzug der Bewilligung zur selbständigen ärztlichen BerufsausübungBeschwerde; Beschwerdeführer; Patient; Praxis; Kranke; Gesundheit; Patienten; Rechnung; Beschwerdegegnerin; Recht; Ärzte; Krankenkasse; G-Krankenkasse; Firma; Patientin; Gesundheitsdirektion; Beschwerdeführers; Rechnungen; Notfall; Kanton; Behandlung; GesundheitsG; Leistung; Praxisbewilligung; Versicherung; ärztliche; Person; Kantons
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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    BVGE 2018 V/1Limitation d'admissionConsid; Fédéral; LAMal; Droit; Profession; Médecin; Position; être; Tribunal; Médecins; assurance; Santé; Professionnel; Discrimination; Pratique; Disposition; National; Membre; ALCP; Elles; Pratiquer; Besoin; Professionnelle; Charge; Admis; Canton; Ressort; Mesure; Pendant
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