Art. 55 LIFD dal 2023

Art. 55 Capitolo 4: Responsabilit solidale
1 In caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilit decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.
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3 Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un’operazione immobiliare riguardante un immobile sito in Svizzera, il compratore e il venditore dell’immobile sono solidalmente responsabili, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d’acquisto, delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attivit mediatrice.
4 Gli associati di societ commerciali e altre comunit di persone estere senza personalit giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette societ e comunit .
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