Art. 53 OETV dal 2022

Art. 53 Livello sonoro, silenziatore
1 I rumori prodotti dal veicolo non devono superare il livello sonoro evitabile con i mezzi tecnici. I dispositivi di scappamento e di aspirazione devono essere muniti di silenziatori efficaci e resistenti. Se altre parti provocano un rumore evitabile, devono essere presi provvedimenti per diminuirlo. Per la misurazione del rumore si applica l’allegato 6. (1)
2 I dispositivi silenziatori consumati o danneggiati devono essere sostituiti. (1)
3
4 Sono vietati gli interventi inutili al veicolo e a sue componenti approvate che ne aumentano il rumore, anche se sono rispettati i limiti ammessi. (1)
(1) (4)(2) RS 814.412.2
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355).
(4) (5)
(5) (6)
(6) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.