Art. 53 LPPC dal 2023
Art. 53 Corsi di ripetizione
1 Dopo l’istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di almeno 3 e al massimo 21 giorni.
2 I corsi di ripetizione servono in particolare a realizzare e mantenere la prontezza operativa della protezione civile.
3 Gli interventi di pubblica utilit? sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.
4 I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe estere.
5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilit? ; disciplina in particolare:a. il divieto d’impiegare militi a favore del loro datore di lavoro;b. l’obbligo di versare una parte degli introiti al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennit? per perdita di guadagno.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.