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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 53 LPPC dal 2023

Art. 53 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 53 Corsi di ripetizione

1 Dopo l’istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di almeno 3 e al massimo 21 giorni.

2 I corsi di ripetizione servono in particolare a realizzare e mantenere la prontezza operativa della protezione civile.

3 Gli interventi di pubblica utilit? sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

4 I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe estere.

5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilit? ; disciplina in particolare:

  • a. il divieto d’impiegare militi a favore del loro datore di lavoro;
  • b. l’obbligo di versare una parte degli introiti al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennit? per perdita di guadagno.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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