Art. 52 OETV dal 2022

Art. 52 Gas di scarico, dispositivo di scappamento, catalizzatore, filtro antiparticolato (1)
1 I gas di scarico devono uscire da tubi stagni che, in caso di normali condizioni di marcia del veicolo, siano sufficientemente resistenti contro vibrazioni e influssi della corrosione.
2 Se necessario, il dispositivo di scappamento deve essere protetto dalle parti infiammabili; i tubi di scarico corti devono essere muniti di un dispositivo parafiamme o parascintille.
3 Il dispositivo di scappamento deve essere costruito in modo che nessun gas di scarico possa penetrare all’interno del veicolo. (2)
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5 I motori a propulsione e i loro dispositivi di scappamento devono adempiere le prescrizioni concernenti il fumo, i gas di scarico e la riconduzione dei gas provenienti dal carter giusta l’allegato 5. Il numero 211a di detto allegato si applica anche ai motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro come anche ai motori di lavoro che non servono alla propulsione del veicolo. (4)
6 I catalizzatori e i filtri antiparticolato difettosi devono essere sostituiti con catalizzatori e filtri approvati per il tipo di veicolo. (5)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
(5) Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.