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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 52 OETV dal 2022

Art. 52 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 52 Gas di scarico, dispositivo di scappamento, catalizzatore, filtro antiparticolato (1)

1 I gas di scarico devono uscire da tubi stagni che, in caso di normali condizioni di marcia del veicolo, siano sufficientemente resistenti contro vibrazioni e influssi della corrosione.

2 Se necessario, il dispositivo di scappamento deve essere protetto dalle parti infiammabili; i tubi di scarico corti devono essere muniti di un dispositivo parafiamme o parascintille.

3 Il dispositivo di scappamento deve essere costruito in modo che nessun gas di scarico possa penetrare all’interno del veicolo. (2)

4 I tubi di scarico non devono sporgere lateralmente. Sono eccettuati i tubi di scarico di:

  • a. veicoli della categoria M1 conformi al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 26;
  • b. veicoli della categoria N conformi al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 61;
  • c. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore carrozzati conformi al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 44/2014. (2)
  • 5 I motori a propulsione e i loro dispositivi di scappamento devono adempiere le prescrizioni concernenti il fumo, i gas di scarico e la riconduzione dei gas provenienti dal carter giusta l’allegato 5. Il numero 211a di detto allegato si applica anche ai motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro come anche ai motori di lavoro che non servono alla propulsione del veicolo. (4)

    6 I catalizzatori e i filtri antiparticolato difettosi devono essere sostituiti con catalizzatori e filtri approvati per il tipo di veicolo. (5)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
    (5) Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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