LAMaI Art. 52 - Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 52 LAMaI dal 2026

Art. 52 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 52 Analisi e medicamenti, mezzi e apparecchi

1 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

  • a. il DFI emana:
  • 1.

    un elenco delle analisi con tariffa;

  • 2.

    un elenco, con tariffa, dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la prescrizione magistrale; la tariffa comprende anche le prestazioni del farmacista;

  • 3. (1)

    disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b e 25a capoversi 1bis e 2;

  • b. (2)

    l’UFSP appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialità).

  • 2

     In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA (3) ), sono inoltre assunti i costi dei medicamenti che figurano nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità secondo l’articolo 14ter capoverso 5 della legge federale del 19 giugno 1959 (4) sull’assicurazione per l’invalidità, ai prezzi massimi stabiliti in virtù di tale disposizione. (5)

    3

     Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione ai sensi del capoverso 1. (2) Il DFI designa le analisi effettuate nel laboratorio dello studio medico per le quali la tariffa può essere stabilita secondo l’articolo 46. (7) Può inoltre designare i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici di cui al capoverso 1 lettera a numero 3 per i quali può essere convenuta una tariffa secondo l’articolo 46. (8)

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498).
    (2) (6)
    (3) RS 830.1
    (4) RS 831.20
    (5) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 630; FF 2019 4981).
    (7) Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 769; FF 2021 2819).
    (8) Nuovo testo del terzo per. giusta cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario), in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 345; FF 2020 4317).

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