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Legge sulla formazione professionale (LFPr)

Art. 52 LFPr dal 2022

Art. 52 Legge sulla formazione professionale (LFPr) drucken

Art. 52 Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale Principio

1 Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge.

2 Per finanziare i compiti di cui all’articolo 53, versa ai Cantoni soprattutto contributi forfettari differenziati a seconda dei tipi di formazione di cui all’articolo 17 capoversi 1 a 3. I Cantoni trasferiscono questi importi a terzi in proporzione ai compiti affidati loro.

3 La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a:

  • a. Cantoni e terzi per finanziare progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualit? (art. 54);
  • b. Cantoni e terzi per prestazioni speciali di interesse pubblico (art. 55);
  • c. terzi per l’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 56):
  • d. (1) persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a).
  • (1) Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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