Art. 50e CPM dal 2023
Art. 50e 3. Divieto di condurre (1)
RS 311.0Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59–64 del Codice penale svizzero il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
(1) Originario art. 50abis.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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