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Codice civile svizzero (CCS)

Art. 507 CCS dal 2023

Art. 507 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 507 b. Documentazione

1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorit? giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volont? , trovandosi in istato di capacit? a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.

2 In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorit? giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.

3 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorit? giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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