Art. 507 b. Documentazione
1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorit? giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volont? , trovandosi in istato di capacit? a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
2 In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorit? giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.
3 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorit? giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.