Art. 5 OETV dal 2022
Art. 5 Dichiarazione vincolante di prescrizioni internazionali da parte del DATEC
1 Il DATEC è autorizzato a:a. (1) apportare modificazioni di particolari tecnici delle prescrizioni internazionali di cui all’allegato 2;b. dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l’equipaggiamento riguardo a particolari tecnici di importanza secondaria.
2 Sono sentite le autorit? interessate. In caso di divergenze d’opinione tra le autorit? federali decide il Consiglio federale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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