OETV Art. 5 - Dichiarazione vincolante di prescrizioni internazionali da parte del DATEC

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 5 OETV dal 2022

Art. 5 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 5 Dichiarazione vincolante di prescrizioni internazionali da parte del DATEC

1 Il DATEC è autorizzato a:

  • a. (1) apportare modificazioni di particolari tecnici delle prescrizioni internazionali di cui all’allegato 2;
  • b. dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l’equipaggiamento riguardo a particolari tecnici di importanza secondaria.
  • 2 Sono sentite le autorit interessate. In caso di divergenze d’opinione tra le autorit federali decide il Consiglio federale.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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