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Codice penale militare (CPM)

Art. 49abis CPM dal 2023

Art. 49abis Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 49a 1a. Espulsione. a. Espulsione obbligatoria (1)

1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entit? della pena inflitta:

  • a. omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), incitamento e aiuto al suicidio (art. 119);
  • b. lesioni personali gravi (art. 121), aggressione (art. 128a);
  • c. appropriazione indebita qualificata (art. 130 n. 2), furto qualificato (art. 131 n. 3 e 4), rapina (art. 132), danneggiamento con danno considerevole (art. 134 cpv. 3), truffa per mestiere (art. 135 cpv. 4), estorsione qualificata (art. 137a n. 2–4), ricettazione per mestiere (art. 137b cpv. 2), saccheggio qualificato (art. 139 cpv. 2);
  • d. furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152);
  • e. sequestro di persona e rapimento (art. 151a), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 151b), presa d’ostaggio (art. 151c);
  • f coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1);
  • g. incendio intenzionale (art. 160 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 161 n. 1, primo e terzo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 162 cpv. 1 e 3), uso colposo intenzionale di materie esplosive o gas velenosi (art. 163 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 164), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 165 n. 1, primo e terzo comma), danneggiamento intenzionale d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 166 n. 1, primo comma), propagazione intenzionale di malattie dell’uomo (art. 167 n. 1), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 169 cpv. 1), perturbamento qualificato della circolazione pubblica (art. 169a n. 2), perturbamento intenzionale del servizio ferroviario (art. 170 cpv. 1), atti preparatori punibili (art. 171b);
  • h. genocidio (art. 108), crimini contro l’umanit? (art. 109), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (2) (art. 111), altri crimini di guerra (art. 112–112d).
  • 2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

    3 Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16a cpv. 1) o in stato di necessit? discolpante (art. 17a cpv. 1).

    (1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
    (2) RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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