Art. 49a LAMaI dal 2026
Art. 49a (1) Remunerazione delle prestazioni ospedaliere
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Le remunerazioni di cui all’articolo 49 capoverso 1 sono assunte dal Cantone e dagli assicuratori secondo la loro quotaparte rispettiva.
2 per gli assicurati domiciliati nel loro territorio; i frontalieri e i loro familiari, i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei, i beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari. (2)
Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per un assicurato di cui al capoverso 2 lettera b è considerato Cantone di domicilio secondo la presente legge. (3)
Ogni Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell’inizio dello stesso, la rispettiva quotaparte. Essa ammonta almeno al 55 per cento. (3)
3
Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente all’ospedale. Le modalità vengono concordate tra l’ospedale e il Cantone. L’assicuratore e il Cantone possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all’assicuratore e che quest’ultimo versi entrambe le quoteparti all’ospedale. La fatturazione tra l’ospedale e l’assicuratore è disciplinata dall’articolo 42.
Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che percepiscono una rendita svizzera, nonché per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in Svizzera i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione. Tale quotaparte è ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente. (3)
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Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell’elenco ospedaliero secondo l’articolo 39, ma che adempiono le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 capoverso 1 lettere a–c e f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. (6) Detta remunerazione non può essere superiore alla quotaparte secondo il capoverso 2.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).
(3) (4)
(4) (5)
(5) Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1).
(6) Nuovo testo giusta l’art. 25 della LF del 19 giu. 2015 sulla cartella informatizzata del paziente, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2201; FF 2013 4559). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
