Art. 490 II. Responsabilit? dei padroni di stalle
1 Chi tiene stalla al servizio del pubblico è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione degli animali, dei veicoli e dei relativi fornimenti ed altri accessori a lui affidati od in altra guisa ricevuti da lui stesso o dai suoi dipendenti, salvo che provi che il danno fu cagionato dall’avventore stesso o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualit? stessa della cosa.
2 Questa responsabilit? è però limitata ad un massimo di mille franchi per gli animali, veicoli e relativi accessori ricevuti da ciascun deponente, se nessuna colpa incombe al padrone della stalla od ai suoi dipendenti.
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
BE | ZK 2021 327 | Art. 487 Abs. 2 OR; Beweislastverteilung der Gastwirtehaftung |