CPM Art. 48 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 48 CPM dal 2023

Art. 48 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 48 Esclusione dall’esercito come misura di sicurezza

1 Se l’imputato è assolto per incapacit o è condannato coll’ammissione della scemata imputabilit , il giudice può pronunciarne l’esclusione dall’esercito.

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può revocare l’esclusione se i presupposti non esistono più.


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