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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 48 ORC dal 2023

Art. 48 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 48 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la qualifica di aumento ordinario del capitale;
  • b. la data della modifica dello statuto;
  • c. l’ammontare del capitale azionario dopo l’aumento;
  • d. l’ammontare dei conferimenti effettuati dopo l’aumento;
  • e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l’aumento;
  • f. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
  • g. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
  • h. se del caso, la limitazione della trasferibilit? dell’azione;
  • i. se l’aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto;
  • j. (1) nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la societ? non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la societ? ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo (2) .
  • 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2. (3)

    (1) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).
    (2) RS 957.1
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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