Art. 465 E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali
1 La procura e il mandato di rappresentanza possono sempre essere revocati, senza pregiudizio dei diritti derivanti tra le parti da rapporti contrattuali di lavoro, di societ? , di mandato o simili.
2 La morte o la perdita della capacit? civile del principale non estingue la procura ed il mandato di rappresentanza.