Art. 46 OETV dal 2022
Art. 46 Capitolo 2: Dispositivo di propulsione, gas di scarico, rumori (1) Potenza del motore
1 La potenza dei motori a combustione interna è disciplinata dalle seguenti normative:a. regolamento (CE) n. 595/2009;b. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 134/2014;c. regolamento UNECE n. 85; od. regolamento UNECE n. 120. (2)
2 La potenza dei motori elettrici è disciplinata dal regolamento UNECE n. 85. A tal fine è determinante:a. per gli autoveicoli: la potenza utile massima;b. per i ciclomotori, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore: la potenza massima su 30 minuti. (2)
3 Le misurazioni della potenza effettuate secondo altre norme, quali la norma IEC 60034-1, 2010, Macchine elettriche rotanti - Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento, possono essere riconosciute se forniscono risultati comparabili. Per i ciclomotori a propulsione elettrica e i risciò elettrici può essere riconosciuta anche una misurazione della potenza secondo il tipo di servizio S1 della norma IEC 600341, 2010. (4)
4 Se la potenza del motore, determinante per classificare un veicolo o la licenza di condurre in una categoria, è limitata, i provvedimenti presi devono essere durevoli, a meno che non siano protetti da una piombatura ufficiale riconosciuta. La piombatura deve essere iscritta nella licenza di circolazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]). (2) (3) (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]). (4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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