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Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 46 LCaGi dal 2023

Art. 46 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 46 Autorit? con diritto di consultare in linea l’estratto 2 per autorit?

Le seguenti autorit? collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 2 per autorit? (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

  • a. i servizi competenti dell’Ufficio federale di polizia:
  • 1. per individuare o prevenire reati secondo l’art. 1 della legge federale del 7 ottobre 1994 (1) sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), in particolare per:
  • corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli
  • evitare indagini parallele
  • esaminare l’attendibilit? di persone interrogate
  • esaminare la reputazione di informatori
  • effettuare analisi della situazione e della minaccia ai sensi dell’art. 2 lett. c LUC,
  • 2. per gestire l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, ossia per:
  • verificare e analizzare le comunicazioni ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 (2) sul riciclaggio di denaro (LRD)
  • evitare indagini parallele,
  • 3. per trasmettere informazioni alle autorit? seguenti, se tali dati sono necessari all’estero per individuare o prevenire reati:
  • a Interpol
  • a Europol, in applicazione dell’art. 355a CP (3)
  • a servizi di polizia esteri, nell’ambito della cooperazione bilaterale di polizia
  • ad autorit? estere di perseguimento penale, in applicazione dell’art. 7 LSIS (4) ,
  • 4. per pronunciare e revocare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005 (5) sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e per preparare decisioni di espulsione secondo l’art. 121 cpv. 2 Cost.,5. per valutare i rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per persone da proteggere ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 1997 (6) sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),6. per effettuare i controlli della rete di sistemi d’informazione di cui all’art. 9 della legge federale del 13 giugno 2008 (7) sui sistemi d’informazione di polizia della
    Confederazione (LSIP),7. per esaminare se sono adempiute le condizioni per la cancellazione di profili del DNA secondo gli art. 16–19 della legge del 20 giugno 2003 (8) sui profili del DNA e di dati segnaletici secondo l’art. 354 CP,8. per esaminare l’idoneit? di una persona per un programma di protezione dei testimoni ai sensi della legge federale del 23 dicembre 2011 (9) sulla protezione extraprocessuale dei testimoni e per valutare i rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per la persona da proteggere,9. per trasmettere informazioni a uffici SIRENE esteri, se tali dati sono necessari per localizzare gli autori di reati o coordinare e attuare misure di respingimento disposte nei confronti di stranieri,10. (10) per trattare domande di autorizzazioni di acquisto e di autorizzazioni eccezionali per precursori, per verificare tali autorizzazioni e per trattare le segnalazioni di eventi sospetti ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 (11) sui precursori di sostanze esplodenti;
  • b. il Servizio delle attivit? informative della Confederazione (SIC):
  • 1. per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 2015 (12) sulle attivit? informative (LAIn), in particolare per: (13)
  • corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli
  • evitare indagini parallele
  • esaminare l’attendibilit? di persone interrogate
  • esaminare la reputazione di informatori,
  • 2. per trasmettere a Europol informazioni ai sensi dell’art. 355a CP, se tali dati sono necessari all’estero per prevenire reati,3. per esaminare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la LStrI e per preparare decisioni di espulsione secondo l’art. 121 cpv. 2 Cost.,4. (13) per acquisire e trasmettere informazioni ad autorit? di sicurezza estere nell’ambito di richieste secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. d LAIn; i dati la cui trasmissione non è nell’interesse della persona in questione possono essere trasmessi soltanto con il suo consenso esplicito;
  • c. le autorit? di cui all’art. 9 LAIn che collaborano con il SIC: (13)
  • per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’art. 6 cpv. 1 LAIn, in particolare per: (13)
  • corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli
  • evitare indagini parallele
  • esaminare l’attendibilit? di persone interrogate
  • esaminare la reputazione di informatori;
  • d. i servizi cantonali di polizia:
  • 1. per individuare o prevenire reati, in particolare per:
  • corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli
  • evitare indagini parallele
  • esaminare l’attendibilit? di persone interrogate
  • esaminare la reputazione di informatori
  • proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l’ambiente di rischio,
  • 2. per interpretare i dati delle banche dati di polizia,3. (17) per accertare il rischio per la sicurezza nell’ambito di un controllo dei precedenti personali secondo l’articolo 108b della legge federale del 21 dicembre 1948 (18) sulla navigazione aerea;
  • e. (13) le autorit? federali cui competono i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a LMSI (6) :
  • per effettuare i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI;
  • f. la Segreteria di Stato della migrazione:
  • 1. per svolgere le procedure di naturalizzazione a livello federale, compreso l’annullamento di naturalizzazioni,2. per prendere le decisioni secondo la LStrI per le quali sono necessari dati penali,3. per prendere le decisioni secondo la legge del 26 giugno 1998 (21) sull’asilo (LAsi) per le quali sono necessari dati penali;
  • g. le autorit? cantonali competenti per il conferimento della cittadinanza cantonale:
  • per svolgere le procedure di naturalizzazione a livello cantonale, compreso l’annullamento di naturalizzazioni;
  • h. le autorit? cantonali competenti in materia di migrazione (polizia degli stranieri):
  • per prendere le decisioni secondo la LStrI per le quali sono necessari dati penali;
  • i. l’Aggruppamento Difesa: (22)
  • 1. per esaminare una decisione di non reclutamento, un’ammissione al reclutamento, un’esclusione dall’esercito, una riammissione nell’esercito, una degradazione o l’idoneit? a una promozione o a una nomina secondo la legge militare del 3 febbraio 1995 (23) (LM),2. per esaminare i motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo la LM;
  • j. i comandi di polizia competenti in virtù della legislazione cantonale per i controlli di sicurezza relativi agli agenti di polizia e agli aspiranti agenti di polizia:
  • per esaminare le condizioni per il reclutamento, la nomina, la promozione, la degradazione, l’esclusione e la riammissione di agenti di polizia e aspiranti agenti di polizia;
  • k. i servizi cantonali competenti per autorizzare prestazioni di sicurezza private:
  • per rilasciare e revocare le autorizzazioni alle persone che forniscono prestazioni di sicurezza private e per autorizzare l’esercizio dell’attivit? di impresa di sicurezza;
  • l. l’autorit? federale competente per l’esecuzione della legge federale del 27 settembre 2013 (24) sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP):
  • per effettuare controlli riguardo alle persone responsabili di un’impresa ai sensi dell’art. 2 LPSP o alle persone che forniscono prestazioni di sicurezza private all’estero;
  • m. l’Ufficio federale di statistica:
  • per trattare i dati conformemente alla legge del 9 ottobre 1992 (25) sulla statistica federale (LStat), in particolare per:
  • completare i dati concernenti una persona
  • garantire la qualit? qualora sentenze siano comunicate più volte;
  • n. i servizi centrali cantonali cui competono le comunicazioni per la cancellazione dei profili del DNA e di altri dati segnaletici:
  • per esaminare se sono adempiute le condizioni per la cancellazione di profili del DNA secondo gli art. 16–19 della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA e di dati segnaletici secondo l’art. 354 CP;
  • o. l’organo d’esecuzione del servizio civile:
  • 1. per pronunciare l’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile secondo la legge del 6 ottobre 1995 (26) sul servizio civile (LSC),2. per verificare la reputazione di una persona in vista di determinati impieghi secondo la LSC.

    (1) RS 360
    (2) RS 955.0
    (3) RS 311.0
    (4) RS 362.2
    (5) RS 142.20
    (6) (20)
    (7) RS 361
    (8) RS 363
    (9) RS 312.2
    (10) Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 352, 443, 684; FF 2020 151).
    (11) RS 941.42
    (12) RS 121
    (13) (14)
    (14) (15)
    (15) (16)
    (16) (19)
    (17) Introdotto dal n. I 12 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 565; 2022 321, 681; FF 2019 3935).
    (18) RS 748.0
    (19) Testo giusta l’all. 2 n. 1, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600).
    (20) RS 120
    (21) RS 142.31
    (22) Testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600).
    (23) RS 510.10
    (24) RS 935.41
    (25) RS 431.01
    (26) RS 824.0

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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