LAMaI Art. 46 - Convenzione tariffale

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 46 LAMaI dal 2026

Art. 46 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 46 Convenzione tariffale

1

 Le parti a una convenzione tariffale sono, da un lato, uno o più fornitori di prestazioni o federazioni di fornitori di prestazioni e, d’altro lato, uno o più assicuratori o federazioni d’assicuratori.

1bis

 Se si tratta di misure preventive ai sensi dell’articolo 26 eseguite nell’ambito di programmi organizzati su scala nazionale o cantonale secondo l’articolo 64 capoverso 6 lettera d, anche i Cantoni possono essere parti a una convenzione tariffale. (1)

2

 Se una delle parti alla convenzione è una federazione, la convenzione vincola i membri della federazione solo se hanno aderito alla convenzione. I non membri esercitanti nel territorio previsto dalla convenzione possono parimenti aderire a quest’ultima. La convenzione può prevedere un loro equo contributo alle spese per la sua stipulazione e per la sua esecuzione. La convenzione disciplina le modalità in materia d’adesione e di desistenza e relative pubblicazioni.

3 Sono in particolare inammissibili e dunque nulli i seguenti provvedimenti, indipendentemente dal fatto che essi siano contenuti in una convenzione tariffale, in contratti separati o in disciplinamenti:

  • a.

    il divieto ai membri della federazione di concludere convenzioni separate;

  • b.

    l’obbligo ai membri della federazione di aderire alle convenzioni esistenti;

  • c.

    il divieto di concorrenza fra i membri della federazione;

  • d.

    i trattamenti di favore e le clausole di esclusività.

  • 4

     La convenzione tariffale dev’essere approvata dal governo cantonale competente oppure, se valevole per tutta la Svizzera, dal Consiglio federale. L’autorità che approva verifica se la convenzione è conforme alla legge e ai principi di equità e di economicità.

    4bis

     L’autorità verifica la convenzione tariffale entro un anno dalla sua presentazione. Può prorogare una volta tale termine se i partner tariffali devono completare la domanda di approvazione in determinati settori chiaramente definiti. (2)

    5

     Il termine di disdetta di una convenzione tariffale o di desistenza ai sensi del capoverso 2 è di almeno sei mesi.

    (1) Introdotto dall’art. 86 n. 3 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1435; FF 2011 283).
    (2) Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 769; FF 2021 2819).

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