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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 45 OETV dal 2022

Art. 45 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 45 Sigle distintive di nazionalit? , targhe, contrassegni ufficiali

1 I veicoli a motore e i rimorchi che circolano all’estero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalit? giusta l’allegato 4.

2 Le targhe e le sigle distintive di nazionalit? devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile (30° al massimo d’inclinazione verso l’alto, 15° al massimo verso il basso). Esse devono trovarsi ad un’altezza tra 0,20 m (bordo inferiore) e 1,50 m (bordo superiore), a meno che non sia possibile per ragioni tecniche o d’uso. La targa posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°. (1)

3 Le targhe e le sigle distintive di nazionalit? non devono essere modificate, piegate, tagliate o rese illeggibili. Deve essere apposta soltanto la sigla di nazionalit? dello Stato di immatricolazione.

4 L’autorit? di immatricolazione può, con un’iscrizione nella licenza di circolazione, autorizzare l’uso di contrassegni ufficiali complementari ammessi dal DATEC. Sono vietati altri contrassegni e targhe che possono essere confusi con quelli ufficiali o che ne impediscono la lettura.

(1) Per. introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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