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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 45 ORC dal 2023

Art. 45 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 45 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle societ? anonime contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova societ? anonima;
  • b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • c. la sede e il domicilio legale;
  • d. la forma giuridica;
  • e. la data dello statuto;
  • f. se limitata, la durata della societ? ;
  • g. lo scopo;
  • h. (1) l’entit? e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
  • i. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
  • j. (1) se è emesso un capitale di partecipazione, l’entit? e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
  • k. nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
  • l. nel caso di una limitazione della trasmissibilit? delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • m. se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
  • n. i membri del consiglio di amministrazione;
  • o. le persone autorizzate a rappresentare;
  • p. se la societ? non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d’amministrazione conformemente all’articolo 62 capoverso 2;
  • q. se la societ? effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
  • r. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
  • s. (3) la forma delle comunicazioni della societ? ai suoi azionisti prevista dallo statuto;
  • t. (4) in caso di azioni al portatore: il fatto che la societ? ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo (5) ;
  • u. (6) un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale.
  • 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: (1)

  • a. il conferimento in natura con l’indicazione della data del contratto, dell’oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
  • b. (8) ...
  • c. la compensazione di crediti, con l’indicazione del credito e della sua entit? nonché delle azioni emesse a tale scopo;
  • d. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all’ulteriore precisazione contenuta nello statuto.
  • 3 ... (9)

    (1) (2)
    (2) (7)
    (3) NT
    (4) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).
    (5) RS 957.1
    (6) Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (7) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (8) Abrogata dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
    (9) Abrogato dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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