Art. 445 b. Vendita
1 Ove si tratti di merci soggette a rapido deterioramento, o il cui valore presumibile non copra le spese di cui sono gravate, il vetturale deve farne tosto accertare officialmente lo stato è può in seguito farle vendere nel modo previsto per il caso di impedimento nella consegna.
2 Dell’ordine di vendita dovranno, in quanto ciò sia possibile, essere avvisati gli interessati.