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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 44 LPPC dal 2023

Art. 44 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 44 Obblighi

1 I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio.

2 I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti.

3 I quadri sono tenuti ad adempiere anche compiti fuori dal servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d’istruzione e degli interventi della protezione civile.

4 I militi sono soggetti all’obbligo di notificazione. Il Consiglio federale disciplina il genere e la portata di tale obbligo.

5 I militi possono utilizzare il loro equipaggiamento personale esclusivamente nell’ambito dei servizi di protezione civile.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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