CPP Art. 430 - Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale

Einleitung zur Rechtsnorm CPP:



Art. 430 CPP dal 2025

Art. 430 Codice di procedura penale (CPP) drucken

Art. 430 Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale

1 L’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:

  • a.

    l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;

  • b.

    l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato; o

  • c.

    le spese dell’imputato sono di esigua entità.

  • 2

     Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 428 capoverso 2.


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