Art. 430 CPP dal 2025
Art. 430 Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale
1 l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento; l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato; o le spese dell’imputato sono di esigua entità.
2
Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 428 capoverso 2.
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