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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 42 OETV dal 2022

Art. 42 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 42 Modifica del peso garantito, pesi all’estero (1)

1 L’innalzamento del peso garantito, del carico rimorchiato, del peso totale del convoglio o della forza portante degli assi necessita di una nuova garanzia del costruttore giusta l’articolo 41 capoverso 2. (2)

2 Non sono autorizzate modifiche al veicolo se comportano un abbassamento del peso garantito. L’adeguamento del veicolo a un’approvazione del tipo esistente o a una scheda tecnica è autorizzato. (3)

3 Per corse all’estero possono essere autorizzati pesi superiori a quelli ammessi in Svizzera a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni svizzere concernenti la costruzione e l’equipaggiamento stabilite dal USTRA (4) e che sembrino giustificate anche per la circolazione internazionale.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3216).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(4) Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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