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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 41 ORC dal 2023

Art. 41 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 41 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle societ? in nome collettivo contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • b. la sede e il domicilio legale;
  • c. la forma giuridica;
  • d. la data d’inizio della societ? ;
  • e. lo scopo;
  • f. i soci;
  • g. le persone autorizzate a rappresentare.
  • 2 L’iscrizione nel registro di commercio delle societ? in accomandita contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • b. la sede e il domicilio legale;
  • c. la forma giuridica;
  • d. la data d’inizio della societ? ;
  • e. lo scopo;
  • f. i soci illimitatamente responsabili (accomandatari);
  • g. i soci limitatamente responsabili (accomandanti) con l’indicazione dell’importo del rispettivo capitale accomandato;
  • h. se il capitale accomandato è fornito totalmente o in parte in natura, il suo oggetto e valore;
  • i. le persone autorizzate a rappresentare.
  • 3 Per le societ? in nome collettivo o in accomandita che non gestiscono un’attivit? in forma commerciale, la data d’inizio della societ? coincide con la data dell’iscrizione nel registro giornaliero.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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