OETV Art. 4 - Diritto applicabile in caso di modifiche della presente ordinanza

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 4 OETV dal 2022

Art. 4 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 4 (1) Diritto applicabile in caso di modifiche della presente ordinanza

1 I veicoli gi in circolazione al momento dell’entrata in vigore di una modifica della presente ordinanza devono soddisfare almeno le esigenze del diritto vigente al momento della loro prima messa in circolazione. Sono fatte salve le disposizioni transitorie che prevedono un obbligo di equipaggiamento a posteriori.

2 Le agevolazioni introdotte successivamente possono essere fatte valere se le condizioni e gli obblighi ad esse connessi sono soddisfatti.

3 Modifiche sostanziali a veicoli gi in circolazione sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’esame successivo prima di un ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2). Sono considerate modifiche sostanziali:

  • a. modifiche che alterano il sistema del veicolo come la sostituzione dell’intera carrozzeria oppure l’installazione di un’unit di propulsione di un’epoca diversa da quella del veicolo;
  • b. modifiche che compromettono la sicurezza stradale come il montaggio a posteriori di equipaggiamenti aerodinamici pericolosi.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.