Art. 4 OETV dal 2022

Art. 4 (1) Diritto applicabile in caso di modifiche della presente ordinanza
1 I veicoli gi in circolazione al momento dell’entrata in vigore di una modifica della presente ordinanza devono soddisfare almeno le esigenze del diritto vigente al momento della loro prima messa in circolazione. Sono fatte salve le disposizioni transitorie che prevedono un obbligo di equipaggiamento a posteriori.
2 Le agevolazioni introdotte successivamente possono essere fatte valere se le condizioni e gli obblighi ad esse connessi sono soddisfatti.
3
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.