E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 39 LPP dal 2023

Art. 39 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell’esigibilit? . È fatto salvo l’articolo 30b. (1)

2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

3 I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

(1) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della propriet? d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209)

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz