Art. 389 2. Scadenza, conteggio e copie gratuite
1 L’onorario è dovuto tosto che l’intera opera, o la parte di essa, qualora si pubblichi in parti (volumi, fascicoli, fogli), sia stampata e pronta per la vendita.
2 Qualora l’onorario dipenda in tutto od in parte dalla vendita verificatasi, l’editore è tenuto a dare secondo l’uso il conto e la dimostrazione della vendita.
3 L’autore ha diritto, salvo patto contrario, al numero consueto di copie gratuite.